La Centrale di Committenza: I soggetti obbligati e quelli che possono svolgere le funzioni di Centrali di committenza
a cura dell’ Avv. Francesco Mascia*
Secondo il riformato comma 3 bis dell’art. 33 del Codice, l’obbligo di ricorrere alla Centrale di
committenza riguarda tutti i Comuni non capoluogo di provincia. Si tratta di una novità molto
importante perché, da un lato, estende notevolmente la portata territoriale della norma (la
precedente versione imponeva tale onere ai soli Comuni con popolazione inferiore a cinquemila
abitanti) mentre, dall’altro, dimostra la volontà del legislatore di concentrare il più possibile gli
acquisti al fine di razionalizzare al massimo la spesa pubblica.
Tali Comuni, sempre per effetto del nuovo comma 3-bis dell’art. 33, devono procedere
all’acquisizione di lavori, beni e servizi con le seguenti modalità: a) nell’ambito delle Unioni di
comuni previste dall’art. 32 del T.U. 267/2000; b) costituendo un apposito accordo consortile tra i
comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province; c) ricorrendo ad un
Soggetto aggregatore; d) ricorrendo alle Province ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.
Le Unioni dei Comuni e le convenzioni tra Comuni.
La possibilità di costituire le Centrali di committenza mediante Unioni dei Comuni o convenzione
tra gli Enti territoriali era previsto anche nella precedente formulazione del comma 3 bis dell’art. 33
del Codice.