IL FALSO INNOCUO a cura dell’ Avv. Francesco Mascia*
I. L’ISTITUTO
1. La nozione di “falso innocuo”
La nozione di “falso innocuo”, di matrice penalistica, è stata recentemente introdotta nell’ambito della contrattualistica pubblica, con particolare riferimento alle dichiarazioni sostitutive rese dagli operatori economici in sede di partecipazione alle procedure di affidamento di un appalto pubblico.
Al riguardo, il comma 2 dell’art. 38 D.Lgs. 163/2006 stabilisce che i concorrenti debbano attestare di essere in possesso dei requisiti di ordine morale, mediante dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
Ci si è chiesti, dunque, se l’omessa dichiarazione o la dichiarazione difforme dal vero o incompleta, potesse integrare gli estremi della falsa dichiarazione oppure, se la stessa, dovesse ricondursi soltanto ad un ipotesi di falso innocuo.